IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO-ASSISTENZIALE
RENDE NOTO
Che in esecuzione della propria determinazione n. 421 e della delibera di G.R. 30/52 del 05/06/2025 sono aperti i termini per la presentazione delle istanze ai sensi della Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13 e ss.mm.ii, per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2025 e anni successivi, fino al compimento del quinto anno di età del bambino, a favore di nuclei familiari che risiedono o traferiscono la residenza nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per la presentazione della dichiarazione di permanenza dei requisiti per coloro che hanno beneficiato del contributo negli anni precedenti, come stabilito nelle linee guida approvate con Delib. G.R. n. 30/52 del 5.6.2025.
Art. 1 – DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda i nuclei familiari, anche monogenitoriali, che soddisfano congiuntamente i
seguenti criteri:
1. abbiano avuto un figlio nato, adottato o in affido preadottivo:
a) dal 2022 in un Comune con meno di 3.000 abitanti;
b) dal 2024 in un Comune con meno di 5.000 abitanti;
2. abbiano trasferito la residenza da un Comune con popolazione maggiore a uno con popolazione
inferiore ai limiti indicati nell’anno della nascita del figlio;
3. si impegnino a mantenere la residenza nel Comune per almeno cinque anni consecutivi, pena la
decadenza del beneficio;
4. almeno un genitore risieda e coabiti con il minore;
5. non occupino abusivamente alloggi pubblici;
6. siano proprietari o detentori legittimi (es. locazione, comodato o altro titolo equivalente) di un
immobile adibito a dimora abituale nel Comune di nuova residenza per l’intero periodo di godimento
del beneficio;
7. esercitino responsabilità genitoriale e/o tutela legale;
8. siano cittadini italiani, dell’Unione europea o di Paesi terzi in possesso di regolare permesso di
soggiorno nel territorio nazionale.
La sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza.
Come stabilito dalle linee guida approvate con Delib. G.R. n. 30/52 del 5.6.2025, le amministrazioni comunali verificheranno l’effettiva residenza e la fruizione dei servizi locali da parte del nucleo familiare, a garanzia della finalità sostanziale della misura: promuovere la stabilità abitativa e il radicamento nei territori a rischio di spopolamento.
Art. 2 - MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è cumulabile con eventuali altre agevolazioni finanziarie aventi finalità similari ed è riconosciuto ai nuclei familiari aventi i requisiti indicati al punto n. 1, nella misura di euro 600,00 mensili per il primo figlio nato cui si aggiungono euro 400 mensili per ogni figlio successivo al primo.
L’ammontare del contributo è determinato a decorrere dalla nascita del minore (se il o i genitori già risiedono nel Comune) o in proporzione ai mesi di residenza effettivi per i soggetti che la trasferiscono nei Comuni oggetto di agevolazione.
Art. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di contributo “assegno natalità” deve essere sottoscritta da entrambi i genitori; in caso di unico richiedente si dovrà dichiarare di aver effettuato la richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale. Pertanto, la domanda potrà essere presentata:
- dal genitore esercente la responsabilità genitoriale;
- dall’affidatario in caso di affidamento preadottivo;
- dal legale rappresentante del genitore, nel caso di genitore minorenne o incapace;
- dal tutore autorizzato dall’Autorità Giudiziaria ad incassare le somme a favore dei minori.
Le domande potranno essere presentate a sportello secondo le seguenti modalità:
Tuttavia, per una celere erogazione del contributo, si procederà alla stesura di una prima graduatoria degli aventi diritto, comprendente le domande inoltrate nei modi sopracitati entro il 31 Luglio 2025
Il modulo di domanda, predisposto dal Comune, sarà disponibile presso la sede del Comune e sul sito istituzionale.
Art. 5 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI BENEFICIARI
I contributi vengono erogati agli aventi diritto dal Comune di residenza che gestisce l’intervento, tramite accredito su un Iban indicato nel modulo di domanda e secondo gli importi indicati all’art. 2.
L’erogazione dell’assegno terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, previa verifica del possesso dei requisiti indicati all’art. 2, che dovranno essere mantenuti per tutta la durata di fruizione del beneficio.
In caso di accoglimento della domanda, il Comune dà comunicazione all’avente diritto e provvede ad accreditare l’assegno sul conto corrente bancario o postale indicato dai richiedenti all’atto dell’istanza.
L’erogazione del contributo è sempre subordinata all’effettivo trasferimento da parte della R.A.S. delle somme necessarie per il fabbisogno del comune per l’anno in corso.
Art. 6 - ESITO DEL PROCEDIMENTO
Dell’esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Erula (www.comunedierula.it) mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria. Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/03, sarà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all’istanza presentata. La pubblicazione sul sito assolve all’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ente dell’esito del procedimento per ciascuno degli interessati.
Art. 7 - ALTRE DISPOSIZIONI
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo. Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Art. 8 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati forniti nell’istanza e nella documentazione ad essa allegata avverrà nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 per le finalità specifiche della procedura di cui al presente avviso, per quelle ad esse connesse e collegate, e con le modalità di cui alla separata informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679
Titolare del trattamento è il Comune di Erula, con sede legale a Erula (SS), C.F. 91007430902, P. IVA 01400860902, Tel. 079/575363, indirizzo pec protocollo@pec.comunedierula.it;
Il Responsabile della Protezione dei Dati o “Data Protection Officer” (RPD/DPO) nominato è contattabile ai seguenti recapiti: Email: privacy@comune.it PEC: privacy@pec.comune.it.
Ove Lei volesse richiedere maggiori informazioni in merito ai Suoi dati personali, potrà contattare telefonicamente il Titolare del trattamento, ovvero inviargli una richiesta tramite posta ordinaria o raccomandata A/R al sopraindicato indirizzo, oppure, in alternativa, trasmettergli una comunicazione ai seguenti recapiti:
• Email: protocollo@pec.comunedierula.it
Nel sito internet istituzionale dell’Ente si potranno trovare ulteriori informazioni riguardanti le politiche adottate dall’Ente in tema di trattamento e protezione dei dati personali.
Art. 9 - PUBBLICITA’ DELL’ AVVISO E ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio on line ed è altresì reperibile sul sito web del Comune all’indirizzo: WWW.COMUNEDIERULA.IT
Per maggiori informazioni sul presente avviso è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali nella persona dell’assistente sociale Dott.ssa Budroni Rita. Dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 alle 13.00 al numero 079 575363 interno 7;